Art. 57.
(Modifiche al codice della strada).

      1. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 5, primo periodo, le parole: «con almeno un'esperienza biennale» sono soppresse;

          b) ai commi 11 e 11-bis le parole: «a euro 15.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 40.000»;

          c) al comma 11-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non configura esercizio abusivo dell'attività di autoscuola prendere a noleggio veicoli muniti di doppi comandi da parte di persone fisiche a fini non professionali».